Polizza amministratori di condominio
Polizza RC professionale per Amministratori di Condominio
La presente polizza risponde dei reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione convenuto e da lui debitamente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché derivanti da errori, azioni od omissioni commessi dopo la data di Retroattività stabilita. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Oggi risulta sempre più importante per il professionista valersi di Compagnie di Assicurazione che possano senza problemi tutelare l’assistito anche di fronte a richieste di risarcimento ingenti, anche per la sempre maggiore importanza attribuita al fatto di avere una buona copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della professione di Amministratore di condominio. Le compagnie devono poter offrire una adeguata copertura in termini di massimali rispetto al rischio.
Zak Assicurazioni, grazie a primari gruppi assicurativi, offre oltre una valida copertura assicurativa in termini di condizioni di polizza, e la possibilità di fruire di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Amministratori di condominio, che possa tutelare con massimali adeguati.
All’inizio sarà determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell’Assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni devono pertanto rivelarsi esatte e complete.
Caratteristiche della Polizza amministratori di condominio
Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel Questionario-Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questa Polizza, gli Assicuratori convengono di tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i condomini, delle quali sia tenuto a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge in seguito a fatti colposi (lievi o gravi) per errore od omissione, che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa), nell’espletamento dell’attività (professione) di Amministratore di Condomini e di Immobili, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia e fermo il dovere da parte del professionista di conoscere le leggi statali e regionali che regolamentano la gestione degli edifici in condominio.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:
- le attività di stipula e/o amministrazione e/o gestione ed esazione delle affittante;
- errori ed omissioni nell’esecuzione di delibere assembleari;
- le attività di appalto o fornitura riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quella di committente dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 per i danni a terzi da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs stesso ed è operante a condizione che:
- l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
- l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.
- le pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti degli Enti Pubblici;
- danni causati a terzi nell’espletare incarichi di natura giudiziale;
- esercizio delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari;
- utilizzo di sistemi di elaborazione elettronica, relativamente all’attività di Amministratore di Condominio ed Immobili;
- attività di elaborazione ed acquisizione dati, codifica, registrazione, microfilmatura, lettura ottica;
- attività di gestione procedura Sostituto di Imposta;
- attività relative agli adempimenti obbligatori, quali:
- D. Lgs n. 81 del 09/04/2008: Testo Unico Sicurezza Lavoro
- Leggi finanziarie che prevedono agevolazioni fiscali per il condominio
- D.M. n. 37 del 22/01/2008: Sicurezza Impianti
- D. Lgs n. 196 del 30/06/2003: Testo unico sulla privacy
- ogni altro adempimento a carico dell’amministratore dovuto all’entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata del contratto di assicurazione.
Polizza amministratori di condominio è estesa anche ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volto contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività di cui sopra, da un membro dello Staff e/o Dipendente/Collaboratore del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere (fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’ Art. 28 – Diritto di Surrogazione).